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DELIBERA REGIONALE 1919/2023

SERVIZIO IGIENICO DISTINTO TRA PERSONALE E UTENZA

La Delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023, nell’Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del provvedimento), al paragrafo 1.4.3, disciplina i requisiti che devono essere rispettati dalle strutture sanitarie soggette a Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. I requisiti sono distinti in due categorie: “Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie” e “Requisiti il cui possesso è previsto se pertinente al profilo professionale dell’esercente l’attività sanitaria”.

Tra i requisiti cogenti, è inclusa la presenza di un servizio igienico per utenti e personale. Tuttavia, per gli studi esistenti alla data del 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione della Delibera sul BURERT), è ammessa una deroga che consente la presenza di un unico servizio igienico, anche accessibile all’utenza, nel caso in cui lo studio non disponga di personale dipendente.

Gli studi soggetti all’Istituto della Comunicazione, avendo una complessità clinica e organizzativa inferiore rispetto alle strutture sanitarie che necessitano di autorizzazione all’esercizio, possono quindi ritenere sufficiente un unico servizio igienico qualora siano gestiti da un singolo professionista, da professionisti associati o organizzati in polistudio, senza personale dipendente.

ATTIVITÀ SVOLTA IN PIÙ STUDI PROFESSIONALI

Se un professionista svolge la propria attività in più di uno studio, deve inviare una Comunicazione solo per quello in cui svolge attività prevalente o anche per ogni studio in cui opera anche in via residuale (es. 1 giorno al mese)?

La Comunicazione deve essere inviata per tutti gli studi in cui il professionista opera.
L’Istituto della Comunicazione è strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all’Albo dell’Ordine di competenza e dall’oggetto che riguarda l’individuazione della struttura sede di espletamento dell’attività oggetto della Comunicazione.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 identifica come responsabile per l’invio della Comunicazione il titolare della struttura, in conformità con l’art. 5, comma 3, lettera b) della LR 22/2019, che definisce le tipologie di strutture soggette a tale obbligo. Tali strutture includono studi singoli, studi associati e polistudi che non richiedono autorizzazione sanitaria, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 8-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 502/1992.

Determinazione del titolare

Un professionista che esercita la propria attività in più studi, alternandosi con altri colleghi, viene considerato titolare delle strutture per le quali detiene un titolo di possesso o utilizzo, come:

• Contratto di affitto o subaffitto;

• Contratto di servizi o comodato d’uso gratuito;

• Accordo di co-working.

Obbligo di Comunicazione

La Comunicazione deve essere presentata per ogni studio in cui il professionista opera, indipendentemente dalla tipologia di possesso o uso. Questo obbligo è basato su un binomio soggetto-oggetto, dove:

1. Il soggetto è il professionista iscritto all’Albo dell’Ordine competente;

2. L’oggetto è la struttura in cui si svolge l’attività, per la quale viene effettuata la Comunicazione.

Di conseguenza, il professionista deve trasmettere una Comunicazione per ciascuna struttura in cui opera, indirizzandola al Comune o ai Comuni competenti, utilizzando i moduli 8 o 8-bis.

• Studio professionale singolo: la Comunicazione è inviata dal professionista titolare.

• Studio associato: la Comunicazione deve contenere i dati di tutti i professionisti associati ed essere sottoscritta da ciascuno di essi.

• Polistudio: ogni professionista che opera nel polistudio deve inviare la propria Comunicazione.

Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio. In questo caso tutti i professionisti presentano tutto anche le caratteristiche strutturali e generali dell’immobile?

Nel caso di un polistudio, ogni professionista che ne fa parte è tenuto a presentare la propria Comunicazione (utilizzando il Modulo 8 o 8-bis). Ogni professionista deve inviare la propria documentazione e, per quanto riguarda gli allegati, può fare riferimento ai documenti già presentati da un altro professionista che opera nello stesso polistudio, specificando il locale in cui svolge la propria attività. Tali documenti possono essere trasmessi in carta libera.

Lo SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE in caso di ambulatorio singolo, dove può essere posizionato (in bagno del personale, in ambulatorio, in altro spazio)?

Lo spogliatoio, qualora previsto, può essere collocato in un locale individuato allo scopo. Il titolare dello studio, in alternativa al locale, può individuare uno spazio dedicato allo spogliatoio da individuarsi nel locale ritenuto più idoneo allo scopo.

La PIANTA PLANIMETRICA con layout delle attrezzature deve essere prodotta da tecnici specializzati? In caso vengano spostati gli arredi deve essere prodotta una nuova pianta planimetrica?

La pianta planimetrica con il layout delle attrezzature deve riportare il “layout delle attrezzature (se presenti) e degli arredi, la destinazione d’uso dei singoli locali, gli spazi in cui si svolgono le attività, le misure di lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie, e i rapporti di areo-illuminazione dei locali”. La planimetria deve essere fornita in formato PDF/A.

Non è necessario che la planimetria sia elaborata o prodotta da un tecnico specializzato. Inoltre, non è obbligatorio presentare una nuova planimetria nel caso in cui vengano semplicemente spostati gli arredi.

Se un professionista inizia la propria attività ora ma presso uno studio (esempio: polistudio) già operante prima del 20/12/2023 da parte di altri professionisti ancora in attività presso lo studio stesso, viene considerata nuova attività (quindi modulo 8 e requisiti non derogati) oppure studio già operante (quindi modulo 8 bis e requisiti derogati)? con quale scadenza?

L’identificazione di un “nuovo studio” (attivato dopo il 20 dicembre 2023) si basa sul contenitore studio, cioè sulla struttura fisica, e non sul singolo professionista. Di conseguenza, se un professionista inizia la propria attività in un polistudio già operativo al 20 dicembre 2023, lo studio/polistudio viene considerato come già esistente.

In tal caso, si applicano gli adempimenti e le scadenze previste per gli studi esistenti, con l’utilizzo del Modulo 8 bis, beneficiando dei requisiti derogati.

Nell’ambito di un POLISTUDIO è possibile che uno o più locali siano utilizzati non contemporaneamente da più professionisti?

All’interno di un polistudio è consentito che uno o più locali siano utilizzati, in momenti diversi, da più professionisti. La Delibera di Giunta Regionale 1919/2023, relativa alla Comunicazione di esercizio di attività sanitaria (introdotta dalla Legge Regionale 22/2019 per strutture sanitarie a minore complessità clinica ed organizzativa, non soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo 502/1992), non impone restrizioni sull’utilizzo del medesimo locale da parte di più professionisti in tempi diversi.

Tuttavia, tale utilizzo è subordinato alle seguenti condizioni:

• Rispetto delle garanzie igienico-sanitarie appropriate;

• Assenza delle condizioni previste dalla Delibera 1156/2008, ossia:
a) Coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) Gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) Utilizzo comune di un unico apparato amministrativo o gestionale.

Nel caso in cui sussistano tali condizioni, il polistudio rientrerebbe nel regime dell’autorizzazione sanitaria.